Statuto
STATUTO SOCIALE
ART 1 — COSTITUZIONE e SEDE: nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede a Trieste in Via Carlo Favetti n°3 CAP 34136, una associazione culturale che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, la quale assume la denominazione :Associazione Essere Liberi Di Ascoltare in sigla “.E.L.D.A.”
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell’Associazione nei limiti dei loro impegni mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’associazione si propone si svolgere la propria attività nell’ambito dell’intero territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
Con delibera dell’Assemblea possono essere istituite sedi amministrative o secondarie in tutto il territorio in cui l’associazione svolge le sue attività.
ART 2 — DURATA: l’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
ART 3 — SCOPO: l’associazione ha come scopo:
a. il miglioramento e la diffusione delle conoscenze sui problemi riabilitativi e sociali ed educativi della sordità, delle disfunzioni uditive e delle patologie comunicazionali;
b. la promozione ed il miglioramento dell’attività di inserimento ed integrazione nella scuola e nella società dei soggetti affetti da tali patologie;
c. la promozione ed il miglioramento delle attività di sostegno e di supporto alle famiglie nelle quali vi siano familiari affetti da disturbi uditivi;
d. La rappresentanza delle famiglie con familiari affetti da disturbi uditivi nei rapporti con la pubblica amministrazione o con altri soggetti di diritto pubblico e privato.
Rientrano nelle suddette finalità:
1. la promozione e l’attuazione di azioni e programmi rivolti alla prevenzione, alla diagnosi ed al trattamento della sordità e dei disturbi della comunicazione;
2. la promozione e l’incentivazione dello studio e della ricerca scientifica inerente il campo dei difetti uditivi e comunicazionali;
3. la sensibilizzazione degli organi politici ed amministrativi e dell’opinione pubblica in merito all’handicap provocato dalla sordità e dalle malattie comunicazionali.
ART 4 — ATTIVITA’: Per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo l’Associazione si propone di:
a. diffondere la conoscenza dei dati sulla sordità e sulle problematiche ad essa correlate, mediante conferenze, simposi, corsi di aggiornamento, corsi formativi, articoli, ecc., eventualmente istituendo riviste od altri organi di stampa;
b. partecipare attivamente a manifestazioni, conferenze ed eventi culturali anche non direttamente collegabile all’attività associativa al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica;
c. raccogliere fondi, contributi, elargizioni e risorse economiche in tutti i modi consentiti dalla vigente legge ai fini dell’attuazione delle azioni e dei programmi di cui all’art.4;
d. progettare, erogare borse di studio;
e. istituire a gestire corsi di formazione, centri di addestramento e aggiornamento, istituti e laboratori che si rendessero necessari ai fini suddetti;
f. stipulare accordi di cooperazione e convenzioni con enti od organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori affini o strumentali a quelli suddetti;
g. svolgere attività editoriale in funzione degli scopi statutari;
h. aderire a consorzi e ad altri organismi associativi;
i. svolgere ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi sociali.
Tutte le attività di cui sopra potranno essere rivolte a soci e non soci e potranno avere funzione di mezzo di sostentamento per l’Associazione nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.
ART 5 — FINANZIAMENTI: L’associazione potrà, all’occorrenza ed esistendone i presupposti necessari, ricorrere a finanziamenti a fondo perduto emessi da enti nazionali o sopranazionali.
ART 6 — SOCI: il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
I soci si distinguono in :
a) Soci Fondatori. Essi sono i soci che hanno contribuito alla formazione dell’Associazione, sottoscrivendone il relativo Atto Costitutivo;
b) Soci Onorari. Essi sono coloro i quali, avendo contribuito o contribuendo al conseguimento degli scopi dell’associazione, tali sono nominati;
c) Soci Ordinari. Essi sono coloro i quali, avendone fatto domanda, vengono come tali accolti.
ART 7 — AMMISSIONE SOCI: chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, essa si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
All’atto dell’ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.
ART 8 — QUOTA D’ISCRIZIONE: i soci Fondatori ed i soci Ordinari sono obbligati a versare il contributo associativo annuale entro il giorno 31 del mese di gennaio di ogni anno. I Soci Fondatori potranno essere esclusi dal versamento del contributo annuale con delibera dell’Assemblea Ordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo annuale viene stabilito di anno in anno in funzione dei programmi di attività sociale con delibera dell’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo e non potrà mai essere restituito. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. E ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi.
ART 9 — DIRITTI DEI SOCI: la qualifica di socio dà diritto:
• a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
• a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
Non è prevista l’esclusione temporanea dalla partecipazione alla vita dell’Associazione.
ART 10 — OBBLIGHI DEI SOCI: i soci sono tenuti:
• all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità e responsabilità, al miglioramento morale e materiale dell’associazione;
• al pagamento della quota sociale.
ART 11 — OBBLIGAZIONI SOCIALI: l’Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l’Associazione nell’ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell’attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo fatto salvo il caso in cui l’associazione abbia ottenuto il riconoscimento della sua figura giuridica presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
ART 12 — CAUSE DI CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCI: la qualifica di socio cessa:
a) in caso di dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
d) per causa di morte;
e) per esclusione.
In caso di cessazione della qualifica di socio, il socio e/o i loro aventi causa non hanno diritto ad alcun rimborso di quanto versato all’Associazione.
ART 13 — ESCLUSIONE SOCI: l’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
3. che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
4. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.
Ove il socio si trovi in una delle posizioni sopra indicate e sia membro del Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto nella deliberazione.
ART 14 — COMUNICAZIONI: le deliberazioni prese in materia di cessazione, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
ART 15 — PATRIMONIO: il patrimonio è indivisibile ed è costituito:
• dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
• dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
• da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
• da eventuali entrate commerciali connesse all’attività istituzionale;
• da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
ART 16 — ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO: l’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio economico-finanziario dell’associazione da presentare all’Assemblea degli associati.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
Eventuali attività commerciali dovranno essere indicate separatamente dall’attività istituzionale.
Copia del bilancio potrà essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta scritta al Presidente.
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede della Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
ART 17 — ORGANI: sono organi dell’Associazione:
— l’Assemblea degli associati;
— il Consiglio Direttivo;
— il Presidente;
— il Segretario;
— il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART 18 — ASSEMBLEA: l’Assemblea degli associati è composta dalla generalità dei soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del “segretario dell’assemblea” è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. L’Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Presidente o del Vice Presidente mediante lettera o fax o e-mail inviati almeno otto giorni prima della riunione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea Straordinaria è convocata, con le modalità di cui sopra dal Presidente o dal Vice Presidente oppure dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, oppure da almeno un terzo dei soci aventi il diritto di voto.
ART 19 — ASSEMBLEA ORDINARIA: l’Assemblea ordinaria delibera in particolare:
• sulla nomina del Consiglio Direttivo;
• sulla determinazione del contributo associativo annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
• delibera su tutto quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e più precisamente:
- sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione;
- sui regolamenti e sui loro aggiornamenti;
- sull’ammissione di nuovi soci Ordinari e Onorari;
- sull’eventuale esclusione di soci Ordinari e Onorari;
- sull’eventuale esclusione dal versamento del contributo annuale da parte dei Soci Fondatori;
- su tutte le questioni poste all’ordine del giorno;
- sull’approvazione del bilancio annuale;
- sulle modifiche statutarie, con le modalità di cui all’art. 20.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, un altro associato.
ART 20 — ASSEMBLEA STRAORDINARIA: l’Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
ART 21 — QUORUM ASSEMBLEARI: l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci. L’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati. In caso di Assemblea convocata per lo scioglimento dell’associazione anche il quorum costitutivo è elevato ai tre quinti degli associati.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire per appello nominale o per alzata di mano. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.
ART 22 — CONSIGLIO DIRETTIVO: l’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria. Esso è eletto dall’Assemblea ed è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette persone scelte esclusivamente fra gli associati, che restano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall’Assemblea all’atto della nomina. Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario con funzioni di cassiere, il Presidente ed il Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. Esso si riunisce almeno una volta l’anno per la predisposizione del rendiconto annuale. La convocazione è fatta mediante convocazione mediante lettera, fax o e-mail spedita almeno 5 giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Anche senza le formalità suddette, le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti tutti i membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, fra l’altro, a titolo esemplificativo al Consiglio: curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari, redigere il bilancio, compilare i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale, deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati con facoltà di sottoporre la decisione all’assemblea degli associati.
ART 23 — SOSTITUZIONE: in caso di dimissione e/o cessazione dell’incarico di uno o più componenti del Consiglio, esso provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione di mancanti.
ART 24 — PRESIDENTE: il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione e come tale viene eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso. Egli ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice-Presidente la firma sociale spetta al componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità.
ART 25 –REVISORE DEI CONTI: al revisore dei conti spetta, nella formula e nei limiti d’uso di legge il controllo amministrativo dell’associazione. Esso deve redigere la sua relazione all’assemblea relativamente ai bilanci annuali predisposti dal consiglio direttivo. Il revisore dei conti partecipa di diritto alle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il revisore dei conti è nominati dall’assemblea in numero di uno e dura in carica tre anni. E’ rieleggibili e dovrà essere scelto tra i soci avuto riguardo della sua competenza.
ART 26 — LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE: Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
ART 27 — SCIOGLIMENTO: lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART 28 — RINVIO: Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
