Il Consiglio di Stato sancisce la continuità educativa e didattica

Il Consiglio di Stato con la sentenza 
3104/09
ha di fatto sancito il diritto alla continuità educativa o didattica dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione. Tale sentenza annulla di fatto quella del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 55/08 che negava tale diritto.

Nelle Motivazione della sentenza si legge:”il continuo cambiamento dell’insegnante di sostegno e dell’educatore, (con le ovvie ricadute in termini di regressione delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal bambino) abbia compromesso l’omogeneità e la continuità dell’intervento individuale in favore del soggetto disabile. Sul punto, il Collegio ritiene, invece, che l’organizzazione dell’attività di sostegno socio assistenziale da parte degli enti locali (così come l’organizzazione dell’attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche) non possa, in via di fatto, comprimere o vulnerare quel diritto all’educazione, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità riconosciuto alla persona da fonti sovranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria.
Pertanto, le attività integrative di valenza socio educativa (e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall’educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell’alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l’alunno disabile nel processo di integrazione.”
E nella conclusiva sententenza:
“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, … , dichiara l’obbligo … di garantire al minore ricorrente la continuità educativo-didattica nei sensi di cui in motivazione.”

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